Art. 55

Indipendenza

In vigore dal 23 ott 2018
Indipendenza 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento. 2.   Nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri previsti dal presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati non subisce pressioni esterne, né dirette né indirette, e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno. 3.   Per tutta la durata del mandato, il Garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno. 4.   Al termine del mandato, il Garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine e altri benefici.
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