Art. 55
Indipendenza
In vigore dal 23 ott 2018
Indipendenza
1. Il Garante europeo della protezione dei dati agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri previsti dal presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati non subisce pressioni esterne, né dirette né indirette, e non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
3. Per tutta la durata del mandato, il Garante europeo della protezione dei dati si astiene da qualunque azione incompatibile con i suoi doveri e non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Al termine del mandato, il Garante europeo della protezione dei dati agisce con integrità e discrezione nell’accettazione di nomine e altri benefici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-55