Art. 53

Nomina del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Nomina del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il Garante europeo della protezione dei dati, per un periodo di cinque anni, in base a un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature. Tale invito consente a tutte le parti interessate nell’insieme dell’Unione di presentare la propria candidatura. L’elenco di candidati elaborato dalla Commissione è pubblico e include almeno tre candidati. Sulla base dell’elenco elaborato dalla Commissione, la commissione competente del Parlamento europeo può decidere di organizzare un’audizione per poter esprimere una preferenza. 2.   L’elenco di candidati di cui al paragrafo 1 deve essere composto da personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e che possiedano una conoscenza specialistica in materia di protezione dei dati nonché esperienza e competenze per l’esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati. 3.   Il mandato del Garante europeo della protezione dei dati è rinnovabile una volta. 4.   Le funzioni del Garante europeo della protezione dei dati cessano nei seguenti casi: a) se il Garante europeo della protezione dei dati è sostituito; b) se il Garante europeo della protezione dei dati si dimette; c) se il Garante europeo della protezione dei dati è rimosso o collocato a riposo d’ufficio. 5.   Il Garante europeo della protezione dei dati può essere rimosso o privato del diritto a pensione o di altri vantaggi sostitutivi dalla Corte di giustizia su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione qualora non sia più in possesso dei requisiti necessari all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave. 6.   In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il Garante europeo della protezione dei dati resta comunque in carica fino all’atto della sua sostituzione. 7.   Gli articoli da 11 a 14 e l’ del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applicano al Garante europeo della protezione dei dati.
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