Art. 54

Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie

In vigore dal 23 ott 2018
Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie 1.   Il Garante europeo della protezione dei dati è equiparato a un giudice della Corte di giustizia per quanto riguarda la retribuzione, le indennità, il trattamento di quiescenza e ogni altro compenso sostitutivo. 2.   L’autorità di bilancio provvede a che il Garante europeo della protezione dei dati disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. 3.   Il bilancio assegnato al Garante europeo della protezione dei dati figura su una linea specifica della sezione del bilancio generale dell’Unione relativa alle spese amministrative. 4.   Il Garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato. I funzionari e gli altri agenti del segretariato sono nominati dal Garante europeo della protezione dei dati, che è il loro superiore gerarchico. Essi sono tenuti a conformarsi esclusivamente alle sue istruzioni. Il loro numero è stabilito ogni anno nell’ambito della procedura di bilancio. L’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 si applica al personale del Garante europeo della protezione dei dati incaricato di svolgere i compiti attribuiti al comitato europeo per la protezione dei dati in virtù del diritto dell’Unione. 5.   I funzionari e gli altri agenti del segretariato del Garante europeo della protezione dei dati sono soggetti alla normativa relativa ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. 6.   La sede del Garante europeo della protezione dei dati è a Bruxelles.
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Statuto e condizioni generali di esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati, risorse umane e finanziarie (Art. 54 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo