Art. 75
Condizioni di trattamento specifiche
In vigore dal 23 ott 2018
Condizioni di trattamento specifiche
1. Se il diritto dell’Unione applicabile al titolare del trattamento che trasmette i dati prevede condizioni di trattamento specifiche, il titolare del trattamento informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell’obbligo di rispettarle.
2. Il titolare del trattamento rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste dall’autorità competente che trasmette i dati, in conformità dell’, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.
Storico versioni
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