Art. 9
Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione
In vigore dal 23 ott 2018
Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione
1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 6 e l’, i dati personali possono essere trasmessi a destinatari stabiliti nell’Unione diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione solo se:
a)
il destinatario dimostra che i dati sono necessari per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito; oppure
b)
il destinatario dimostra che la trasmissione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico e il responsabile del trattamento, qualora sussistano motivi per presumere che gli interessi legittimi dell’interessato possano subire pregiudizio, dimostra che è proporzionato trasmettere i dati personali per detto fine specifico dopo aver chiaramente soppesato i vari interessi in conflitto.
2. Ove dia origine alla trasmissione a norma del presente articolo il titolare del trattamento dimostra che la trasmissione dei dati personali è necessaria e proporzionata alle finalità cui è destinata, applicando i criteri di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Le istituzioni e gli organi dell’Unione conciliano il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto di accesso ai documenti in conformità del diritto dell’Unione.
Storico versioni
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