Art. 75 · Condizioni di trattamento specifiche

Art. 75

Condizioni di trattamento specifiche

In vigore dal 23 ott 2018
Condizioni di trattamento specifiche 1.   Se il diritto dell’Unione applicabile al titolare del trattamento che trasmette i dati prevede condizioni di trattamento specifiche, il titolare del trattamento informa il destinatario dei dati personali operativi di tali condizioni e dell’obbligo di rispettarle. 2.   Il titolare del trattamento rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste dall’autorità competente che trasmette i dati, in conformità dell’, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1725:oj#art-75