Art. 76
Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi
In vigore dal 23 ott 2018
Trattamento di categorie particolari di dati personali operativi
1. Il trattamento di dati personali operativi che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati personali operativi relativi alla salute o alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona fisica è autorizzato solo se strettamente necessario a fini operativi, nell’ambito del mandato dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato e se soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. È vietata la discriminazione delle persone fisiche sulla base di tali dati personali.
2. Il responsabile della protezione dei dati è informato senza indebito ritardo del ricorso al presente articolo.
Storico versioni
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