Art. 74
Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali operativi
In vigore dal 23 ott 2018
Distinzione tra i dati personali operativi e verifica della qualità dei dati personali operativi
1. Il titolare del trattamento differenzia, nella misura del possibile, i dati personali operativi fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
2. Il titolare del trattamento prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali operativi inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, il titolare del trattamento verifica, per quanto possibile e ove pertinente, la qualità dei dati personali operativi prima che questi siano trasmessi o resi disponibili, ad esempio consultando l’autorità competente da cui provengono i dati. Per quanto possibile, il titolare del trattamento correda tutte le trasmissioni di dati personali operativi delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali operativi, e la misura in cui essi sono aggiornati.
3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali operativi inesatti o che sono stati trasmessi dati personali operativi illecitamente, il destinatario ne è informato quanto prima. In tal caso, i dati personali operativi interessati sono rettificati o cancellati o ne è limitato il trattamento a norma dell’.
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