Art. 82
Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento
In vigore dal 23 ott 2018
Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali operativi e limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali operativi inesatti che lo riguardano senza indebito ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali operativi incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
2. Il titolare del trattamento cancella senza indebito ritardo i dati personali operativi e l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza indebito ritardo, la cancellazione dei dati personali operativi che lo riguardano qualora il trattamento violi l’, l’, paragrafo 1, o l’ oppure qualora i dati personali operativi debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
3. Anziché cancellare, il titolare del trattamento limita il trattamento quando:
a)
l’esattezza dei dati personali è contestata dall’interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; oppure
b)
i dati personali devono essere conservati a fini probatori.
Quando il trattamento è limitato a norma del primo comma, lettera a), il titolare del trattamento informa l’interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.
I dati ai quali l’accesso è limitato sono trattati per la sola finalità che ne ha impedito la cancellazione.
4. Il titolare del trattamento informa per iscritto l’interessato dell’eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali operativi o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. Il titolare del trattamento può limitare, in tutto o in parte, il rilascio di tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi della persona fisica interessata, al fine di:
a)
non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b)
non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
c)
proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;
d)
proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;
e)
proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.
Il titolare del trattamento informa l’interessato della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia.
5. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati personali operativi inesatti all’autorità competente da cui i dati personali operativi inesatti provengono.
6. Il titolare del trattamento, qualora i dati personali operativi siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, ne informa i destinatari, comunicando loro che devono rettificare o cancellare i dati personali operativi o limitare il trattamento dei dati personali operativi sotto la propria responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-82