Art. 83
Diritto di accesso nel corso di indagini e procedimenti penali
In vigore dal 23 ott 2018
Diritto di accesso nel corso di indagini e procedimenti penali
Quando i dati personali operativi provengono da un’autorità competente, gli organi e gli organismi dell’Unione verificano con l’autorità competente interessata, prima di decidere sul diritto di accesso di un interessato, se tali dati personali figurano in una decisione giudiziaria, in un casellario o in un fascicolo giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un’indagine e di un procedimento penale nello Stato membro dell’autorità competente in questione. In caso affermativo, la decisione sul diritto di accesso è adottata in consultazione e in stretta cooperazione con l’autorità competente in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1725:oj#art-83