Art. 83

Diritto di accesso nel corso di indagini e procedimenti penali

In vigore dal 23 ott 2018
Diritto di accesso nel corso di indagini e procedimenti penali Quando i dati personali operativi provengono da un’autorità competente, gli organi e gli organismi dell’Unione verificano con l’autorità competente interessata, prima di decidere sul diritto di accesso di un interessato, se tali dati personali figurano in una decisione giudiziaria, in un casellario o in un fascicolo giudiziario oggetto di trattamento nel corso di un’indagine e di un procedimento penale nello Stato membro dell’autorità competente in questione. In caso affermativo, la decisione sul diritto di accesso è adottata in consultazione e in stretta cooperazione con l’autorità competente in questione.
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Diritto di accesso nel corso di indagini e procedimenti penali (Art. 83 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo