Art. 84

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato e verifica da parte del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato e verifica da parte del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Nei casi di cui all’, paragrafo 3, all’ e all’, paragrafo 4, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante europeo della protezione dei dati. 2.   Il titolare del trattamento informa l’interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il Garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. 3.   Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il Garante europeo della protezione dei dati informa l’interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il Garante europeo della protezione dei dati informa inoltre l’interessato del diritto di quest’ultimo di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia.
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Esercizio dei diritti da parte dell’interessato e verifica da parte del Garante europeo della protezione dei dati (Art. 84 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo