Art. 79

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato

In vigore dal 23 ott 2018
Informazioni da rendere disponibili o da fornire all’interessato 1.   Il titolare del trattamento mette a disposizione dell’interessato almeno le informazioni seguenti: a) l’identità e i dati di contatto dell’organo o dell’organismo dell’Unione; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali operativi; d) il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali operativi e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali operativi che lo riguardano. 2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, in casi specifici previsti dal diritto dell’Unione, le seguenti ulteriori informazioni per consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato: a) la base giuridica per il trattamento; b) il periodo di conservazione dei dati personali operativi oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali operativi, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali; d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali operativi siano raccolti all’insaputa dell’interessato. 3.   Il titolare del trattamento può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all’interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e degli interessi legittimi della persona fisica interessata, al fine di: a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali; c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri; d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri; e) proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.
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