Art. 86
Contitolari del trattamento
In vigore dal 23 ott 2018
Contitolari del trattamento
1. Allorché due o più titolari del trattamento o uno o più titolari del trattamento insieme a uno o più uno o più titolari del trattamento diversi dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi di protezione dei dati, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all’, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità dei contitolari siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i contitolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con l’interessato. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
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