Art. 88
Registrazione
In vigore dal 23 ott 2018
Registrazione
1. Il titolare del trattamento registra in sistemi di trattamento automatizzato qualsiasi delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta, modifica, accesso, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l’ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali operativi, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l’identità dei destinatari di tali dati personali operativi.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell’autocontrollo, per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati personali operativi e nell’ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo tre anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.
3. Su richiesta, il titolare del trattamento mette le registrazioni a disposizione del suo responsabile della protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
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