Art. 90

Consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Consultazione preventiva del Garante europeo della protezione dei dati 1.   Il titolare del trattamento consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se: a) una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’ indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; oppure b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1. 3.   Il titolare del trattamento trasmette al Garante europeo della protezione dei dati la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’ e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al Garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali operativi dell’interessato e delle relative garanzie. 4.   Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento o l’atto giuridico istitutivo dell’organo o dell’organsimo dell’Unione, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il Garante europeo della protezione dei dati fornisce un parere scritto al titolare del trattamento entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il Garante europeo della protezione dei dati informa il titolare del trattamento di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1725:oj#art-90

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo