Art. 91

Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi

In vigore dal 23 ott 2018
Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi 1.   Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi. 2.   In relazione al trattamento automatizzato, titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, previa valutazione dei rischi, mettono in atto misure volte a: a) vietare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento («controllo dell’accesso alle attrezzature»); b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione («controllo dei supporti di dati»); c) impedire che dati personali operativi conservati siano introdotti, consultati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»); d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell’utente»); e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali operativi cui si riferisce la loro autorizzazione d’accesso («controllo dell’accesso ai dati»); f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali operativi utilizzando la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»); g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali operativi sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati personali operativi, il momento dell’introduzione e la persona che l’ha effettuata («controllo dell’introduzione»); h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali operativi o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»); i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»); j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).
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Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi (Art. 91 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo