Art. 92

Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Notifica di una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati 1.   In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante europeo della protezione dei dati senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno: a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali operativi in questione; b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. 3.   Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 4.   Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione deve consentire al Garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo. 5.   Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali operativi che sono stati trasmessi dalle o alle autorità competenti, il titolare del trattamento comunica senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti in questione.
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