Art. 94
Trasferimento dei dati personali operativi a paesi terzi e a organizzazioni internazionali
In vigore dal 23 ott 2018
Trasferimento dei dati personali operativi a paesi terzi e a organizzazioni internazionali
1. Fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite negli atti giuridici istitutivi dell’organo o dell’organismo dell’Unione, il titolare del trattamento può trasferire i dati personali operativi a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale nella misura in cui tale trasferimento è necessario per lo svolgimento delle attività del titolare del trattamento e soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, vale a dire:
a)
la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo o un territorio o un settore di trattamento all’interno di tale paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato;
b)
in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione a norma della lettera a), è stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;
c)
in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione a norma della lettera a) o di un accordo internazionale di cui alla lettera b), tra l’organo o l’organismo dell’Unione e il paese terzo in questione è stato concluso, prima della data di applicazione dell’atto giuridico istitutivo dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato, un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali operativi.
2. Gli atti giuridici istitutivi degli organi e degli organismi dell’Unione possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche riguardo alle condizioni per i trasferimenti internazionali di dati personali operativi, in particolare per quanto concerne il trasferimento in presenza di garanzie adeguate e le deroghe per situazioni specifiche.
3. Il titolare del trattamento pubblica sul proprio sito web e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza di cui al paragrafo 1, lettera a), degli accordi, delle intese amministrative e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali operativi ai sensi del paragrafo 1.
4. Il titolare del trattamento provvede affinché siano registrati dettagliatamente tutti i trasferimenti effettuati a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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