Art. 95

Segretezza delle indagini e dei procedimenti penali

In vigore dal 23 ott 2018
Segretezza delle indagini e dei procedimenti penali Gli atti giuridici istitutivi degli organi o degli organismi dell’Unione che svolgono attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE possono prescrivere che il Garante europeo della protezione dei dati tenga nella massima considerazione, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la segretezza delle indagini e dei procedimenti penali, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri.
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Segretezza delle indagini e dei procedimenti penali (Art. 95 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo