Art. 87

Responsabile del trattamento

In vigore dal 23 ott 2018
Responsabile del trattamento 1.   Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e dell’atto giuridico istitutivo del titolare del trattamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 2.   Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche. 3.   I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali operativi e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operativi si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell’interessato; d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali operativi dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o il diritto degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali operativi; e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo; f) soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. 4.   Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico. 5.   Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento o l’atto giuridico istitutivo del titolare del trattamento determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento relativamente al trattamento in questione.
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