Art. 87 · Responsabile del trattamento

Art. 87

Responsabile del trattamento

In vigore dal 23 ott 2018
Responsabile del trattamento 1.   Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e dell’atto giuridico istitutivo del titolare del trattamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 2.   Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche. 3.   I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali operativi e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali operativi si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell’interessato; d) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali operativi dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o il diritto degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali operativi; e) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo; f) soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo per ricorrere a un altro responsabile del trattamento. 4.   Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico. 5.   Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento o l’atto giuridico istitutivo del titolare del trattamento determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento relativamente al trattamento in questione.
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