Art. 71
Principi applicabili al trattamento dei dati personali operativi
In vigore dal 23 ott 2018
Principi applicabili al trattamento dei dati personali operativi
1. I dati personali operativi sono:
a)
trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»);
b)
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
c)
adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali operativi inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e)
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
f)
trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali operativi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità stabilite nell’atto giuridico istitutivo dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi è consentito nella misura in cui:
a)
il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al diritto dell’Unione; e
b)
il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione.
3. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento può comprendere l’archiviazione nel pubblico interesse, l’utilizzo scientifico, storico o statistico per le finalità stabilite nell’atto giuridico istitutivo dell’organo o dell’organismo dell’Unione, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.
4. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo.
Storico versioni
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