Art. 71 · Principi applicabili al trattamento dei dati personali operativi

Art. 71

Principi applicabili al trattamento dei dati personali operativi

In vigore dal 23 ott 2018
Principi applicabili al trattamento dei dati personali operativi 1.   I dati personali operativi sono: a) trattati in modo lecito e corretto («liceità e correttezza»); b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»); c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali operativi inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»); f) trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali operativi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 2.   Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità stabilite nell’atto giuridico istitutivo dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali operativi è consentito nella misura in cui: a) il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali operativi per detta finalità conformemente al diritto dell’Unione; e b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione. 3.   Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento può comprendere l’archiviazione nel pubblico interesse, l’utilizzo scientifico, storico o statistico per le finalità stabilite nell’atto giuridico istitutivo dell’organo o dell’organismo dell’Unione, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. 4.   Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo.
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