Art. 72
Liceità del trattamento dei dati personali operativi
In vigore dal 23 ott 2018
Liceità del trattamento dei dati personali operativi
1. Il trattamento dei dati personali operativi è lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l’esecuzione di un compito da parte degli organi e degli organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE ed è basato sul diritto dell’Unione.
2. Specifici atti giuridici dell’Unione che disciplinano il trattamento rientrante nell’ambito di applicazione del presente capo definiscono quantomeno gli obiettivi del trattamento, i dati personali operativi da trattare, le finalità del trattamento e il termine per la conservazione dei dati personali operativi o per un esame periodico della necessità dell’ulteriore conservazione dei dati personali operativi.
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