Art. 73

Distinzione tra diverse categorie di interessati

In vigore dal 23 ott 2018
Distinzione tra diverse categorie di interessati Il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali operativi delle diverse categorie di interessati, quali le categorie elencate negli atti giuridici istitutivi degli organi e degli organismi dell’Unione.
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