Art. 73 · Distinzione tra diverse categorie di interessati

Art. 73

Distinzione tra diverse categorie di interessati

In vigore dal 23 ott 2018
Distinzione tra diverse categorie di interessati Il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali operativi delle diverse categorie di interessati, quali le categorie elencate negli atti giuridici istitutivi degli organi e degli organismi dell’Unione.
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