Art. 52

Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Garante europeo della protezione dei dati 1.   È istituito il Garante europeo della protezione dei dati. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla protezione dei dati, in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione. 3.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto dell’Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione, e di fornire alle istituzioni e agli organi dell’Unione nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve ai compiti previsti all’ ed esercita i poteri attribuitigli dall’. 4.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ai documenti detenuti dal Garante europeo della protezione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda tali documenti.
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