Art. 58

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

In vigore dal 17 ott 2018
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione 1.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli del presente regolamento e all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, oppure vietarlo o riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi. 2.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli del presente regolamento per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio che non recano una denominazione di origine o una indicazione geografica. 3.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell'articolo 119, paragrafo 1, e nell'articolo 120, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli ottenuti nel loro territorio. 4.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli articoli 118, 119 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli imbottigliati nel loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.
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