Art. 56
Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia
In vigore dal 17 ott 2018
Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia
Per figurare nell'elenco dei determinati tipi di bottiglia di cui all'allegato VII, il tipo di bottiglia risponde ai seguenti requisiti:
a)
è stato utilizzato esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, e
b)
l'uso evoca nel consumatore un prodotto vitivinicolo recante una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
Nell'allegato VII figurano le condizioni che disciplinano l'uso dei determinati tipi di bottiglia riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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