Art. 54
Indicazione dell'azienda
In vigore dal 17 ott 2018
Indicazione dell'azienda
1. I termini elencati nell'allegato VI con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Tali termini sono utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.
2. Gli Stati membri disciplinano l'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI. I paesi terzi adottano le norme applicabili all'uso dei loro termini rispettivi elencati nell'allegato VI, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.
3. Gli operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto vitivinicolo ottenuto in tale azienda possono utilizzare il nome dell'azienda per l'etichettatura e la presentazione del prodotto vitivinicolo solo con l'autorizzazione dell'azienda di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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