Art. 52
Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico
In vigore dal 17 ott 2018
Indicazione del tenore di zucchero per i prodotti vitivinicoli diversi dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini spumanti di qualità e dai vini spumanti di qualità del tipo aromatico
1. Il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell'allegato III, parte B, del presente regolamento, può figurare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento, è indicato solo uno di questi due termini.
3. Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte B, del presente regolamento, il tenore di zucchero non può differire di oltre 1 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (3), (8) e (9), del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.
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