Art. 50

Nome della varietà di uve da vino

In vigore dal 17 ott 2018
Nome della varietà di uve da vino 1.   I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzate per l'ottenimento dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) se ottenuti nell'Unione, oppure alle condizioni stabilite alle lettere a) e c) se ottenuti in paesi terzi. a) I nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni: i) qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi — i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o — i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013; ii) qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100 % del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi — i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o — i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni. b) Per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'Unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per gli Stati membri esonerati dall'obbligo di classificazione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nell'Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino. c) Per i prodotti vitivinicoli originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nel paese terzo interessato, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi sono quelli specificati nella lista di almeno una delle organizzazioni seguenti: i) Organizzazione internazionale della vigna e del vino; ii) Unione internazionale per la protezione delle selezioni vegetali; iii) Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche. 2.   Ai fini del paragrafo 1, un prodotto vitivinicolo che non reca una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che reca in etichetta l'indicazione della varietà di uve da vino è certificato conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274. Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi delle varietà di uve da vino utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue dell'Unione, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot». 3.   I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi costituiti da una denominazione di origine protetta o da una indicazione geografica protetta o che la contengono che possono figurare sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo sono quelli che figurano nell'allegato IV, parte A, del presente regolamento. L'allegato IV, parte A, può essere modificato dalla Commissione solo per tener conto delle pratiche consolidate in materia di etichettatura di nuovi Stati membri, a seguito dell'adesione. 4.   I nomi delle varietà di uve da vino e loro sinonimi elencati nell'allegato IV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta di cui trattasi possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo.
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