Art. 51
Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta
In vigore dal 17 ott 2018
Norme specifiche per l'indicazione delle varietà di uve da vino sui prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta
Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (9) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento, gli Stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:
a)
il nome dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
b)
il nome della o delle varietà di uve da vino.
Per i prodotti vitivinicoli di cui al primo comma non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o non aventi una indicazione geografica di un paese terzo che riportano in etichetta il nome di una o più varietà di uve da vino, i paesi terzi possono decidere di utilizzare l'espressione «vino varietale» completata dal nome del paese terzo o dei paesi terzi interessati.
L' del presente regolamento non si applica in relazione all'indicazione del nome degli Stati membri o dei paesi terzi.
Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.
Storico versioni
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