Art. 53
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione
In vigore dal 17 ott 2018
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione
1. A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione. Tali indicazioni possono comprendere i metodi di produzione di cui al presente articolo.
2. Per designare un prodotto vitivinicolo, recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ovvero una indicazione geografica di un paese terzo, che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno sono utilizzati esclusivamente i termini che indicano determinati metodi di produzione elencati nell'allegato V. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire altre indicazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato V per tali prodotti vitivinicoli.
L'impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il prodotto vitivinicolo è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.
Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un prodotto vitivinicolo ottenuto usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori di legno.
3. L'espressione «
fermentato in bottiglia
» può essere utilizzata soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che:
a)
il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
b)
la durata del processo di produzione, compreso l'affinamento nell'azienda di produzione, calcolata a decorrere dall'inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;
c)
la durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita e la durata della presenza della partita sulle fecce siano di almeno novanta giorni;
d)
il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.
4. Le espressioni «
fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale
» o «
metodo tradizionale
» o «
metodo classico
» o «
metodo classico tradizionale
» possono essere utilizzate soltanto per designare vini spumanti che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo oppure vini spumanti di qualità, a condizione che il prodotto:
a)
sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
b)
sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);
c)
sia separato dalle fecce mediante sboccatura.
5. L'espressione «
Crémant
» può essere utilizzata soltanto per i vini spumanti di qualità bianchi o rosati che recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica di un paese terzo, a condizione che:
a)
le uve siano vendemmiate a mano;
b)
il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per 150 chili di uva;
c)
il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
d)
il tenore di zucchero sia inferiore a 50 g/l;
e)
il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4.
Fatto salvo l', il termine «Crémant» è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.
Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «Crémant» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.
6. I riferimenti alla produzione biologica dell'uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (14).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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