Art. 55

Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta

In vigore dal 17 ott 2018
Riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta 1.   A norma dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fermi restando gli , soltanto i prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta, una indicazione geografica protetta o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona di tale denominazione di origine o indicazione geografica. 2.   Ove sia fatto riferimento al nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è definita con precisione dal richiedente nel disciplinare di produzione e nel documento unico. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Ai prodotti vitivinicoli ottenuti in un'unità geografica più piccola si applicano le seguenti disposizioni: a) almeno l'85 % delle uve da cui è ottenuto il prodotto vitivinicolo proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi: i) i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», ii) i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) le rimanenti uve utilizzate nella produzione provengono dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti. Per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l'uso anteriormente all'11 maggio 2002 che sono costituiti o contengono il nome di un'unità geografica più piccola della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e i riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, gli Stati membri possono decidere di non applicare le condizioni di cui al secondo comma, lettere a) e b). 3.   Il nome di un'unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica ovvero i riferimenti a una zona geografica sono costituiti dal nome di: a) una località o un gruppo di località; b) un'unità amministrativa locale o una sua parte; c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola; d) una zona amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:33:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo