Art. 57

Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

In vigore dal 17 ott 2018
Norme sulla presentazione di determinati prodotti vitivinicoli 1.   I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti all'interno dell'Unione sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura: a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia; b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura idoneo. Non possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante né con un dispositivo di chiusura di cui al primo comma, lettera a), altre bevande elaborate nell'Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono decidere che altre bevande possono essere commercializzate o esportate in bottiglie di vetro per vino spumante e/o con un dispositivo di chiusura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), purché siano tradizionalmente imbottigliate in bottiglie di questo tipo e i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura della bevanda.
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