Art. 59

Lingua della procedura

In vigore dal 17 ott 2018
Lingua della procedura I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione a una domanda di protezione, a una domanda di modifica del disciplinare di produzione, alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica a norma degli articoli da 94 a 98 e degli articoli 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di una menzione tradizionale a norma degli articoli da 25 a 31 e degli del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.
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