Art. 61
Misure transitorie
In vigore dal 17 ott 2018
Misure transitorie
1. Gli articoli da 2 a 12 e l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la domanda di protezione e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi per tutte le domande di protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.
2. Gli articoli da 13 a 16 del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la procedura di opposizione continuano ad applicarsi alle domande di protezione i cui relativi documenti unici sono già stati pubblicati a fini di opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento.
3. Gli del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti la cancellazione della protezione continuano ad applicarsi alle richieste di cancellazione della protezione pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che disciplinano le opposizioni si applicano alle domande pendenti i cui relativi documenti unici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la data di applicazione del presente regolamento.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis alle procedure concernenti le menzioni tradizionali per le quali è pendente una domanda di protezione o una richiesta di cancellazione alla data di applicazione del presente regolamento.
6. Gli del regolamento (CE) n. 607/2009 concernenti le modifiche del disciplinare e l'etichettatura temporanea continuano ad applicarsi sia alle domande di modifica di un disciplinare già pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di applicazione del presente regolamento sia alle domande di modifica minore o non minore che gli Stati membri dichiarano rispondenti ai requisiti per una modifica dell'Unione.
Per quanto riguarda le domande di modifica pendenti non contemplate dal primo comma, le decisioni degli Stati membri di presentare tali modifiche alla Commissione sono considerate approvazione di una modifica ordinaria ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle modifiche pendenti per posta elettronica entro i tre mesi successivi alla data di applicazione del presente regolamento. Nell'elenco le modifiche sono ripartite nelle seguenti due categorie:
a)
modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica dell'Unione;
b)
modifiche considerate rispondenti ai requisiti di una modifica ordinaria.
La Commissione pubblica l'elenco delle modifiche ordinarie, ripartite per Stato membro, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dal ricevimento dell'elenco completo di ciascuno Stato membro e rende pubblici le domande e i documenti unici riguardanti tali modifiche ordinarie.
7. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 continuano ad applicarsi alle domande di modifica di una menzione tradizionale pendenti alla data di applicazione del presente regolamento.
8. Le modifiche di un disciplinare di produzione presentate alle autorità competenti di uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmesse da dette autorità alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014, in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009, sono considerate approvate se la Commissione le ha riconosciute atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Le modifiche che la Commissione non ha riconosciuto atte ad adeguare il disciplinare all'articolo 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono considerate domande di modifica ordinaria e ad esse si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
9. I prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati nel rispetto del regolamento (CE) n. 607/2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
10. Per ogni modifica del disciplinare di produzione presentata a uno Stato membro a decorrere dal 1o agosto 2009 e trasmessa dallo Stato membro alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011 si applica la procedura di cui all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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