Art. 45

Indicazione della provenienza

In vigore dal 17 ott 2018
Indicazione della provenienza 1.   L'indicazione della provenienza di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue: a) per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate; b) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell'Unione europea», o termini equivalenti; c) per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell'Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi; d) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi; e) per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi. In deroga al primo comma, lettera a), per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (4), (5) e (6), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, l'indicazione di cui alla medesima lettera a) può essere sostituita dall'indicazione «prodotto in […]», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione. Il primo e secondo comma fanno salvi gli . 2.   Per i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti (2), (10), (11) e (13), del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'indicazione della provenienza, di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è realizzata come segue: a) «mosto di […]» oppure «mosto prodotto in […]» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro; b) «miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi dell'Unione europea» se si tratta di un taglio di prodotti vitivinicoli ottenuti in due o più Stati membri; c) «mosto ottenuto in […] da uve raccolte in […]» per il mosto di uve che non è stato prodotto nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve. 3.   Per quanto riguarda il Regno Unito e le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e c), il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome del territorio che fa parte del Regno Unito in cui sono vendemmiate le uve utilizzate per ottenere il prodotto vitivinicolo.
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