Art. 47

Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico

In vigore dal 17 ott 2018
Indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico 1.   I termini che indicano il tenore di zucchero elencati nell'allegato III, parte A, del presente regolamento figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti vitivinicoli, espresso in fruttosio, glucosio e saccarosio, giustifica l'uso di due dei termini elencati nell'allegato III, parte A, è indicato solo uno di questi due termini. 3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell'allegato III, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull'etichetta del prodotto.
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