Art. 46
Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore
In vigore dal 17 ott 2018
Indicazione dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore e del venditore
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente articolo si intendono per:
a)
«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione europea, che effettuano o fanno effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;
b)
«imbottigliamento,» il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della successiva vendita;
c)
«produttore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione delle uve o del mosto di uve in vino oppure la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;
d)
«importatore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, stabiliti nell'Unione, che si assumono la responsabilità dell'immissione in libera pratica di merci non unionali ai sensi dell', punto 24), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
e)
«venditore», la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, non rientranti nella definizione di produttore, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
f)
«indirizzo», il nome dell'unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono situati i locali o la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.
2. Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore sono completati:
a)
dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato da […]», eventualmente completati da riferimenti all'azienda del produttore, oppure
b)
da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l'imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta avviene:
i)
nell'azienda del produttore, oppure
ii)
nei locali di un gruppo di produttori, oppure
iii)
in un'impresa situata nella zona geografica delimitata o nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è completata dai termini «imbottigliato per conto di […]» o, nel caso in cui sono indicati anche il nome e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi, dai termini «imbottigliato da […] per conto di […]».
Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.
Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «confezionatore» e «confezionato da […]» sostituiscono rispettivamente i termini «imbottigliatore» e «imbottigliato da […]», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.
3. Il nome e l'indirizzo del produttore o del venditore sono completati dai termini «produttore» o «prodotto da» e «venditore» o «venduto da» o da termini equivalenti.
Gli Stati membri possono decidere:
a)
di rendere obbligatoria l'indicazione del produttore;
b)
di autorizzare la sostituzione dei termini «produttore» o «prodotto da» con i termini elencati nell'allegato II.
4. Il nome e l'indirizzo dell'importatore sono preceduti dai termini «importatore» o «importato da […]». Per i prodotti vitivinicoli importati alla rinfusa e imbottigliati nell'Unione, il nome dell'importatore può essere sostituito o completato con l'indicazione dell'imbottigliatore, a norma del paragrafo 2.
5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.
Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro di cui trattasi. Sull'etichetta del vino figura anche l'indicazione del nome e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall'imbottigliatore, dal produttore, dall'importatore o dal venditore indicati in codice.
6. Se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore, del produttore, dell'importatore o del venditore è costituito da una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta o la contiene, tale nome o indirizzo è indicato sull'etichetta:
a)
in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui trattasi, oppure
b)
per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.
Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio.
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