Art. 44
Titolo alcolometrico effettivo
In vigore dal 17 ott 2018
Titolo alcolometrico effettivo
Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.
Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo», «alcole effettivo» o «alc». Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo «% vol» e preceduto dai termini «titolo alcolometrico totale» o «alcole totale».
Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall'analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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