Art. 42
Commercializzazione ed esportazione
In vigore dal 17 ott 2018
Commercializzazione ed esportazione
1. I prodotti vitivinicoli con un'etichetta o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati all'interno dell'Unione né esportati.
2. In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione gli Stati membri possono autorizzare indicazioni e presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia di etichettatura e presentazione se tali indicazioni o presentazioni sono previste dalla normativa del paese terzo di cui trattasi. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.
3. In deroga alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.
Storico versioni
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