Art. 40
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
In vigore dal 17 ott 2018
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
1. Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo.
3. I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.
Storico versioni
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