Art. 38
Norme sulle menzioni tradizionali utilizzate nei paesi terzi
In vigore dal 17 ott 2018
Norme sulle menzioni tradizionali utilizzate nei paesi terzi
1. La definizione delle menzioni tradizionali stabilita all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni utilizzate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli recanti una indicazione geografica o una denominazione di origine in forza della normativa degli stessi paesi terzi.
2. Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica «E-Bacchus» di cui all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che figurano sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.
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