Art. 37
Ammissibilità della richiesta di cancellazione
In vigore dal 17 ott 2018
Ammissibilità della richiesta di cancellazione
1. Una richiesta motivata di cancellazione è ammissibile ove:
a)
sia stata presentata alla Commissione da uno Stato membro, da un paese terzo ovvero da una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo; e
b)
sia fondata su uno dei motivi di cui all'.
La richiesta di cancellazione debitamente motivata è ammissibile soltanto se è dimostrato l'interesse legittimo del richiedente.
2. Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità o alla persona che l'ha trasmessa i motivi dell'inammissibilità.
3. La Commissione mette la richiesta di cancellazione a disposizione delle autorità e delle persone interessate, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
4. Le dichiarazioni motivate di opposizione alle richieste di cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di un terzo interessato.
Storico versioni
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