Art. 35

Cancellazione di una menzione tradizionale

In vigore dal 17 ott 2018
Cancellazione di una menzione tradizionale A norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo ovvero di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, adottare atti di esecuzione che cancellino la protezione di una menzione tradizionale. Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di cancellazione.
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