Art. 35
Cancellazione di una menzione tradizionale
In vigore dal 17 ott 2018
Cancellazione di una menzione tradizionale
A norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo ovvero di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, adottare atti di esecuzione che cancellino la protezione di una menzione tradizionale.
Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di cancellazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:33:oj#art-35