Art. 40 · Presentazione delle indicazioni obbligatorie

Art. 40

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

In vigore dal 17 ott 2018
Presentazione delle indicazioni obbligatorie 1.   Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni. 2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo. 3.   I caratteri delle indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all', paragrafo 1, devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato.
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