Art. 48
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità
In vigore dal 17 ott 2018
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità
1. I termini «vino spumante gassificato» e «vino frizzante gassificato» di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «ottenuto mediante aggiunta di anidride carbonica», anche in caso di applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.
3. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».
Storico versioni
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