Art. 49
Annata
In vigore dal 17 ott 2018
Annata
1. L'annata di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti da (1) a (11), (13), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che almeno l'85 % delle uve utilizzate per produrli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi:
a)
i quantitativi di prodotti vitivinicoli usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o
b)
i quantitativi di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto (3), lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ma che recano in etichetta l'indicazione dell'annata sono certificati conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (13).
3. Per i prodotti vitivinicoli ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da indicare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli è l'anno civile precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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